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Statuto

Articolo 1

1.1. E’ costituita, nello spirito della Costituzione italiana e nel pieno sviluppo del Suo art. 3, l’associazione, movimento politico, denominato “Equità Territoriale” (breviter Movimento oppure MET).

Articolo 2 – Sede

1.1. Equità Territoriale ha sede legale in Napoli, in Piazza Portanova, 11

Articolo 3 – Oggetto e finalità

3.1. “Movimento Equità Territoriale” è un’associazione politica a carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro.

3. 2. Il MET è un Movimento politico che si ispira ai principi e ai valori della Costituzione Repubblicana, promuove l’Equità in tutte le sue forme. Essa è intesa non solo come effettiva uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini, ma quale compito prioritario dello Stato, delle istituzioni e dell’intera comunità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, affinché si realizzino le condizioni morali e materiali per offrire a tutti, uomini e donne, ovunque vivano, le stesse opportunità di sviluppare le proprie doti. MET individua nel Mezzogiorno d’Italia, la zona più depressa d’Europa, l’epicentro, l’embrione ed il principale punto di partenza per una rinascita della Nazione. L’Equità è il principio ispiratore del Movimento, che si propone di raggiungere i suoi fini promuovendo azioni politiche non violente, per rendere palesi e moralmente intollerabili le disuguaglianze al fine di promuovere effettivamente e concretamente l’eguaglianza all’interno del territorio italiano. Il Movimento si propone di raggiungere l’Equità, quale valore universale, nel Mezzogiorno d’Italia esempio del più ampio e duraturo divario al mondo fra aree di uno stesso Paese, e a volte di una stessa regione, certamente individuabili in una politica di sperequazione delle risorse comuni. Questo sbilanciamento è alla base della Questione Meridionale che il MET intende affrontare e risolvere come primo obiettivo politico riconoscendo tuttavia il principio di Equità valido per qualsiasi area e popolazione penalizzata rispetto ad altre. Il fine del Movimento, dunque, è principalmente eliminare il ritardo imposto al Sud Italia dalle politiche sperequative a vantaggio di una sola area del paese restituendo al Mezzogiorno quanto previsto dai dettami costituzionali.

3.3. Il MET promuove l’Ecologia intesa come la tutela del territorio e del futuro delle nuove generazioni, sostenendo convintamente il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.

3.4. Il MET promuove la diffusione della verità sulla sperequazione attraverso la ricerca e la diffusione delle vicende storiche ed economiche che hanno portato al cumularsi delle diseguaglianze tra le diverse aree del Paese.

3.5. Il MET promuove l’abolizione del 3° comma dell’art 116 della Costituzione e la definizione dei LEP (Livelli Essenziali di Prestazione) e l’abolizione del principio della spesa storica.

Articolo 4– Durata

4.1. La durata di MET è indeterminata. Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei ¾ dei componenti.

4.2. In caso di scioglimento del Movimento il patrimonio, ad esito della liquidazione, sarà devoluto a fondazioni o altre associazioni che perseguono finalità analoghe al Movimento in coerenza con i suoi principi. In nessun caso è consentito distribuire proventi o beni in favore degli aderenti.

Articolo 5 – Simbolo di MET

5.1. Il simbolo di MET è il seguente, costituito da un cerchio a sfondo rosso e bordo nero sormontato al suo interno dalla dicitura Movimento in bianco, con al centro una E bianca con macchie rosse intrecciata ad una T nera con macchie rosse sotto alle quale v’è la dicitura Equità Territoriale scritta in bianco, così come graficamente rappresentato nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente Statuto.

5.2. Il simbolo di MET è utilizzato in conformità al presente Statuto e ne può essere autorizzato l’utilizzo, nella forma allegata o in diverse composizioni e varianti, anche in congiunzione con i simboli di altre associazioni, partiti e movimenti.

5.3. I Gruppi e le altre articolazioni territoriali e tematiche riconosciute ai sensi del successivo articolo 19 utilizzano il simbolo in conformità al presente Statuto, ai Regolamenti e alle determinazioni del Consiglio Direttivo.

5.4. Qualsiasi decisione relativa all’utilizzo del simbolo è di competenza del Consiglio Direttivo e del Segretario.

5.5. Le modifiche del simbolo e della denominazione di MET sono approvate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto in conformità all’articolo 12.10.

Articolo 6 – Associati e adesioni collettive

6.1. Gli Associati sono i cittadini dell’Unione Europea che acquistano la qualità di Associato in conformità al presente Statuto.

6.2. Coloro che intendono iscriversi inviano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, anche tramite piattaforme digitali o articolazioni territoriali. La richiesta di iscrizione può essere respinta con decisione motivata dal Consiglio Direttivo.

6.3. Gli Associati sono tenuti a pagare la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo in conformità al presente Statuto.

6.4. Presso la sede di MET è tenuto un registro degli Associati.

6.5. I dati personali degli Associati sono raccolti, custoditi e gestiti dall’Associazione adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente pro tempore.

6.6. MET promuove la trasparenza della gestione dell’Associazione, assicurando la pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Gli Associati hanno diritto di richiedere copia di tali deliberazioni, ove ne abbiano motivato interesse, secondo modalità stabilite con Regolamento approvato dall’Assemblea.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

7.1. L’appartenenza a MET ha carattere libero e volontario.

7.2. Tutti gli Associati hanno diritto di:

1) partecipare all’attività e agli organi di MET, in conformità al presente Statuto;

2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti MET, in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e a quanto stabilito dagli organi dell’Associazione;

3) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.

7.3. Gli Associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri:1) contribuire al raggiungimento degli obiettivi di MET;

2) rispettare le deliberazioni degli organi dell’Associazione e astenersi da ogni comportamento contrario agli interessi e agli obiettivi di MET;

3) adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla legge in generale;

4) pagare la quota di iscrizione.

Articolo 8 – Cessazione del rapporto associativo

8.1. La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:

1) dimissioni volontarie, mediante comunicazione inviata al Presidente;

2) morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione.

8.2. La perdita della qualità di Associato può avvenire anche per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, nei seguenti casi:

1) mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l’inadempimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell’Associazione;

2) gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;

3) perdita dei requisiti per l’ammissione ad Associato;

4) azioni e/o comportamenti contrari agli interessi e/o ai valori dell’Associazione.

La delibera di esclusione è preceduta da una comunicazione di contestazione fatta per iscritto, o mediante posta elettronica. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’Associato può formulare le proprie osservazioni e difese e chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo. In tal caso, l’audizione dell’Associato deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la delibera di esclusione non può essere adottata prima che l’audizione abbia avuto luogo. Per gravi motivi, il Consiglio Direttivo può disporre, con effetto dalla data della comunicazione di contestazione, la sospensione provvisoria dalle cariche e di tutti i diritti dell’Associato interessato.

8.3. L’Associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di MET perde ogni diritto ai sensi del presente statuto.

8.4 Con la richiesta di iscrizione il richiedente accetta lo statuto ed i regolamenti e, in particolare, le norme concernenti i suoi diritti e doveri ed espressamente la norma riguardante la clausola compromissoria, con la quale accetta che le controversie siano devolute alla cognizione di un collegio arbitrale interno, probiviri, di cui all’art. 19.

Articolo 9 – Organi

9.1. Sono organi dell’Associazione:

1. a) il Congresso Nazionale;

2. b) l’Assemblea Nazionale (o breviter Assemblea);

3. c) il Consiglio Direttivo;

4. d) il Segretario;5. e) il Presidente dell’Assemblea;

6. e) il Forum dei Coordinamenti comunali e intercomunali;

7. f) il Tesoriere;

8. g) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10 – Congresso Nazionale

10.1. Il Congresso Nazionale rappresenta tutti gli iscritti a MET, decide sulle linee e sugli obiettivi generali dell’azione politica di MET, elegge il Segretario, il Presidente dell’Assemblea, i membri dell’Assemblea e il Consiglio Direttivo approva mozioni di indirizzo politico ed organizzativo. Il Congresso Nazionale è validamente costituito qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli iscritti. In seconda convocazione, a distanza di almeno 12 (dodici) ore, il Congresso è validamente costituito qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Il Congresso delibera a maggioranza dei presenti.

10.2. Il Congresso Nazionale è convocato ogni tre anni. E’ inoltre convocato in via straordinaria in caso di cessazione del mandato del Segretario per qualsiasi motivo, o quando la convocazione sia deliberata, a maggioranza assoluta, dall’Assemblea Nazionale.

10.3. Il Congresso Nazionale è disciplinato da un Regolamento (il “Regolamento Congressuale”) approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei seguenti principi:

1. a) le candidature a Segretario e Presidente dell’Assemblea Nazionale vengono presentate, entro 10 giorni antecedenti la data del Congresso Nazionale, sulla base di un’unica mozione congressuale, in collegamento a liste di candidati a membro dell’Assemblea e componente del Consiglio Direttivo, al fine di perseguire l’obiettivo della parità di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione; almeno un terzo dei candidati di ciascuna lista deve appartenere al genere meno rappresentato. Ciascuna mozione deve essere corredata della sottoscrizione di un numero di Associati pari ad almeno 50 (cinquanta) iscritti da almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso Nazionale;

2. b) il Regolamento del Congresso può prevedere il ricorso al voto digitale e al voto a distanza, con modalità tecniche che assicurino tale regolarità e segretezza;

3. c) anche al fine di assicurare un’adeguata rappresentanza delle minoranze, i seggi sono assegnati con metodo proporzionale, salvo quanto previsto al successivo paragrafo e); i seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono ripartiti sulla base dei resti, nell’ambito di ciascuna lista collegata alle candidature a Segretario e a Presidente dell’Assemblea;

4. d) sono ammessi al voto gli Associati iscritti nell’Elenco degli Associati che siano in regola con gli obblighi statutari da almeno un mese prima della data in cui viene convocato il Congresso Nazionale;

5. e) nel caso in cui una delle mozioni a cui sono collegati i candidati a Segretario e Presidente dell’Assemblea risulti prima con almeno il 40% (quaranta per cento) dei voti espressi, tali candidati sono eletti Segretario e Presidente dell’assemblea e sono eletti in assemblea almeno i primi 36 (trentasei) candidati inclusi nella lista collegata dei candidati a membri dell’Assemblea e almeno i primi 9 candidati inclusi nella lista collegata dei candidati a componente del Consiglio Direttivo, fermo restando che, al fine di assicurare un’adeguata rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui siano state presentate una pluralità di liste, in nessun caso il numero totale di candidati eletti dalla liste del Segretario e del Presidente dell’Assemblea risultati primi può superare 48 (quarantotto) membri nell’Assemblea e 12 nel Consiglio Direttivo;

6. f) Sono eletti Segretario e Presidente dell’Assemblea i candidati collegati alla mozione che abbia ottenuto il maggior numero di voti congressuali;

7. g) Ai candidati alla carica di Segretario e Presidente dell’Assemblea risultati non eletti a tali cariche verrà attribuito, rispettivamente, il primo seggio di componente del Consiglio Direttivo e/o di componente dell’Assemblea nel caso in cui alla mozione a cui erano collegati venga attribuito almeno un seggio rispettivamente in Consiglio Direttivo e/o in Assemblea;

8. g) nella prima seduta, da tenersi entro 30 giorni successivi al Congresso Nazionale, l’Assemblea permanente elegge un Vice Presidente.

Articolo 11 – Assemblea Nazionale

11.1. L’Assemblea delibera:1) sul bilancio preventivo e consuntivo e su tutti gli altri documenti e rendiconti previsti dalla legge e dal presente Statuto;

2) sull’esclusione degli Associati;

3) sulle modifiche al presente Statuto, incluse le modifiche al simbolo e alla denominazione, da adottarsi con le procedure e le maggioranze ai sensi dell’articolo 5.5. del presente Statuto;

4) sulle mozioni di sfiducia nei confronti del Segretario, del Presidente e/o del Tesoriere, in tal caso hanno diritto di voto solamente i componenti dell’Assemblea eletti, a qualunque titolo, dal Congresso Nazionale;

5) sullo scioglimento dell’Associazione;

6) sulle variazioni della sede legale del Movimento;

7) su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo Statuto;

11.2. L’Assemblea resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale di MET;

11.3. Le mozioni di sfiducia nei confronti del Segretario, del Presidente e/o del Tesoriere devono essere presentate da almeno un terzo dei membri dell’Assemblea. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea, con solo tale argomento all’ordine del giorno, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in conformità all’articolo 11.1 numero 4).

Articolo 12 – Partecipazione all’Assemblea

12.1. Hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea:

1. a) 60 (sessanta) membri eletti ai sensi dell’articolo 10.3;

2. b) il Segretario;

3. c) i membri del Consiglio Direttivo;

4. e) parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali, Presidenti di Provincia, sindaci dei comuni con più di 50.000 (cinquantamila) abitanti, regolarmente iscritti a MET, i Segretari dei Coordinamenti regionali delle Regioni che abbiano almeno 50 iscritti al Movimento, eletti in conformità al presente statuto.

12.2. Ciascun membro dell’Assemblea resta in carica fino al Congresso Nazionale successivo e ha diritto a un voto, è ammessa una sola delega.

12.3. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, entro 30 giorni dalla richiesta.

12.4. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento di questo, dal membro più anziano con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all’indirizzo comunicato dagli Associati al momento dell’adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all’Associazione), almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.

12.5. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell’ora, della riunione e dell’eventuale seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattare.12.6. All’assemblea può essere consentita la partecipazione anche con mezzi telematici. È consentito il voto per delega a favore di un altro membro dell’Assemblea, con il limite di una delega per delegato.

12.7. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno 12 (dodici) ore, l’Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei componenti partecipanti. L’Assemblea è validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i componenti.

12.8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal membro più anziano. Il Presidente nomina un segretario della riunione.

12.9. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. L’esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti.

12.10. Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto;

12.10. La mancata partecipazione di un membro eletto dal Congresso Nazionale a tre riunioni consecutive dell’Assemblea, senza giustificato, grave e comprovato motivo, comporta la sua automatica decadenza e la surroga con il primo dei non eletti risultante dagli atti congressuali.

Articolo 13 – Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo, al quale sono attribuiti i poteri per l’attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dal Congresso Nazionale, per l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea e per l’adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità di MET.

Si riunisce con frequenza almeno bimestrale.

13.2. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea ai sensi di legge o del presente Statuto;

b) adotta regolamenti, direttive e delibere per l’attuazione degli obiettivi dell’Associazione;

c) decide sugli investimenti patrimoniali;

d) approva le liste elettorali sia nazionali che locali, in tale ultimo caso può delegare ai Segretari dei Coordinamenti regionali, assicurando l’equilibrio di genere, al fine di perseguire l’obiettivo della parità di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione; la selezione delle candidature avviene sulla base di curricula che possono essere presentati da singoli Associati o su iniziativa dei Coordinamenti territoriali di MET di cui all’articolo 18.6, secondo le modalità stabilite con Regolamento del Consiglio Direttivo;

e) stabilisce l’importo e la scadenza del contributo dovuto dagli Associati;

f) assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;

g) delibera l’esclusione degli Associati ai sensi dell’Articolo 8.2 e approva le altre sanzioni disciplinari di cui all’Articolo 20.5;

h) approva il conferimento e la revoca di procure per l’esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente Statuto;

i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.

13.3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di 3 (tre) anni e comunque decade in caso di convocazione del Congresso Nazionale.

13.4. Del Consiglio Direttivo fanno parte:

a) il Segretario;

b) il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea;

c) il Tesoriere;

d) 15 (quindici) membri eletti dal Congresso Nazionale, salvo quanto previsto al successivo articolo 13.6;

e) fino a un massimo di 2 (due) membri cooptati in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, su proposta del Segretario. I membri così cooptati devono, a pena di decadenza, essere confermati con deliberazione dell’assemblea entro 3 (tre) mesi dalla cooptazione;

f) possono partecipare al Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i Presidenti di Provincia e i sindaci dei comuni con più di 50.000 (cinquantamila) abitanti iscritti a MET, i Segretari dei Coordinamenti Regionali delle Regioni che abbiano almeno 50 iscritti al Movimento, eletti in conformità al presente Statuto, i responsabili dei dipartimenti tematici designati dal Segretario.

13.5. L’elezione dei membri di cui al comma 13.4 lettera d) avviene in conformità a quanto stabilito dall’art. 10 del presente Statuto. Al fine di perseguire l’obiettivo della parità di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, almeno un terzo dei candidati di ciascuna lista deve appartenere al genere meno rappresentato.

13.6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei membri eletti di cui al paragrafo 13.4 lettera d), il Consiglio Direttivo viene integrato automaticamente mediante l’inserimento del primo dei non eletti ai sensi dell’articolo 10, che resta in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio Direttivo.

13.7. Il Consiglio Direttivo si riunisce con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, su convocazione del Presidente. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 6 (sei) ore.

13.8. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.

13.9. Al Consiglio Direttivo può essere consentita la partecipazione anche con mezzi telematici o informatici che consentano, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all’occorrenza, garantiscano la segretezza del voto. Tale partecipazione a distanza è consentita alle seguenti condizioni: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

13.10. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i membri aventi diritto di voto.

13.11. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente;

13.12. la mancata partecipazione di un membro eletto dal Congresso Nazionale a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua automatica decadenza e la surroga con il primo dei non eletti risultante dagli atti congressuali.

Articolo 14 – Il Segretario

14.1. Il Segretario è eletto dal Congresso Nazionale e ha la responsabilità politica ed elettorale di MET. Resta in carica fino al primo Congresso Nazionale successivo alla sua elezione e rappresenta l’Associazione in tutte le attività finalizzate all’attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dal Congresso, dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In particolare, il Segretario:

a) coordina le iniziative politiche di MET;

b) rappresenta MET nei rapporti con gli altri partiti e movimenti;

c) sottopone proposte di deliberazione all’Assemblea e al Consiglio Direttivo;

d) nomina la Segreteria;

e) assicura un adeguato coordinamento tra MET e gli eletti e gli amministratori locali a livello nazionale e locale;

f) coordina le articolazioni territoriali e tematiche di MET.14.2. Il Segretario rappresenta l’Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa all’Associazione. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell’Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l’apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Il Segretario nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina in materia, stabilisce le regole finanziarie e di gestione che devono essere applicate dalle articolazioni territoriali, sottoscrive, in conformità alle determinazioni politiche dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, il mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale in ogni elezione a cui partecipi MET, e compie ogni altro atto necessario o utile ai fini di tale partecipazione e assume la titolarità dei nomi a dominio e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale dell’Associazione. Il Segretario può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.

14.3. Il Segretario, in caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili nell’interesse dell’Associazione, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo non oltre 15 (quindici) giorni dalla loro esecuzione.

14.4. Il Segretario si avvale del supporto politico e organizzativo della Segreteria, che si compone di non più di 8 (otto) membri, regolarmente iscritti a MET, designati dal Segretario, che può revocarli in qualsiasi momento, dandone immediata comunicazione al Consiglio Direttivo. La Segreteria ha funzioni di organizzazione e supporto e assiste il Segretario nell’esecuzione del mandato. Il Segretario nomina i responsabili dei dipartimenti tematici di MET e può attribuire ai membri della Segreteria specifici incarichi politici e organizzativi. Le riunioni della Segreteria sono convocate dal Segretario e si svolgono con la frequenza e secondo le modalità da questo stabilite.

Articolo 15 – Il Presidente dell’Assemblea

15.1. Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale con le modalità di cui all’art. 10. Resta in carica fino al Congresso successivo alla sua elezione e comunque per non più di 3 (tre) anni. Il Presidente presiede le riunioni dell’Assemblea, convoca il Congresso, è garante delle minoranze e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale.

15.2. Nella sua prima seduta l’Assemblea nomina il Vicepresidente che resta in carica fino al Congresso successivo alla sua elezione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

15.3 In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di approvazione della mozione di sfiducia del Presidente entro 30 giorni il Vice Presidente, o in mancanza il membro più anziano, convoca l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Presidente che rimane in carica fino al prossimo Congresso, in tale evenienza hanno diritto di voto solamente i componenti dell’Assemblea eletti, a qualunque titolo, dal Congresso Nazionale.

Articolo 16 – Tesoriere

16.1. Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea, su proposta del Segretario, in occasione della prima seduta, da tenersi entro i successivi 30 giorni dal Congresso Nazionale, e resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale e, comunque, per non più di 3 (tre) anni.

16.2. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di MET a tutti i fini di legge, nonché dell’attuazione delle determinazioni del Consiglio Direttivo.

16.3. Il Tesoriere predispone e sottopone al Consiglio Direttivo un rendiconto semestrale dell’attività svolta redatto con modalità approvate dal Consiglio Direttivo, nonché le bozze dei progetti di bilancio e degli altri documenti contabili di cui all’articolo 13.2, a), assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione.16.4. Il Tesoriere cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito internet di MET. Assicura la massima trasparenza della gestione dell’Associazione.

16.5. Al Tesoriere sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale di cui alla legge 441/82.

Articolo 17 – Esercizio sociale, bilanci e patrimonio

17.1. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell’Associazione al 31 Dicembre. I successivi esercizi decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

17.2. Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato entro il 30 Aprile di ogni anno.

17.3. Non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente a oggetto scopi coerenti con quelli dell’Associazione.

17.4. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dall’eventuale contribuzione indiretta prevista dalla legge e da contributi ed erogazioni liberali di terzi.

Articolo 18 – Articolazioni territoriali e tematiche

18.1.MET è organizzato in Gruppi di azione territoriali e tematici. I Gruppi sono costituiti da almeno 5 (cinque) Associati e ad essi possono partecipare anche persone non iscritte a MET.

18.2. I Gruppi possono essere territoriali o tematici. Promuovono gli obiettivi di MET, contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative a livello locale o in ambiti tematici particolari, promuovono le campagne di iscrizioni a MET sostengono le campagne elettorali alle quali MET decida di partecipare, direttamente o contribuendo alla partecipazione di altre liste, svolgono ogni altra attività finalizzata agli scopi associativi. Non hanno rappresentanza politica e non hanno il potere di vincolare MET.

18.3. I Gruppi tematici sono articolazioni scientifiche, tecniche e culturali di MET, sono coordinati dai responsabili dei dipartimenti tematici, svolgono funzioni ausiliarie, consultive e propositive, contribuiscono alla formazione e all’aggiornamento degli iscritti e alla preparazione dei candidati. Con regolamento del Consiglio Direttivo sono regolamentate le modalità di organizzazione, funzionamento, e coordinamento dei Gruppi e la loro interazione con le articolazioni territoriali di MET.

18.4. I Gruppi si finanziano autonomamente mediante l’applicazione di quote associative ulteriori rispetto a quella di iscrizione a MET e attraverso contributi degli associati e di terzi. In ogni caso, l’Associazione riserva almeno il 10% (dieci per cento) dei propri proventi delle iscrizioni alle articolazioni territoriali. Le modalità di assegnazione e i criteri di ripartizione sono stabiliti con Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

18.5. I Gruppi di azione territoriali possono creare Coordinamenti regionali, a condizione che agli stessi partecipino almeno i tre quarti dei Gruppi costituiti nella Regione. I coordinamenti hanno funzioni di raccordo tra il territorio e gli organi centrali di MET, di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale, di promozione della collaborazione tra i diversi gruppi e di coordinamento dell’iniziativa politica. Fino al primo Congresso Nazionale e all’istituzione dei coordinamenti locali di cui al successivo paragrafo 18.6, i coordinamenti non hanno rappresentanza politica.

18.6. Con il primo Congresso Nazionale di MET sono istituiti coordinamenti dei Gruppi ai livelli regionale, nelle Regioni che abbiano almeno 50 iscritti al Movimento, provinciale, comunale, intercomunale, e, per le città metropolitane, municipale, che abbiano almeno 20 iscritti nel territorio di competenza. Sono organi dei coordinamenti regionali: a) l’assemblea degli iscritti; b) il segretario; c) il consiglio direttivo, di cui sono membri di diritto, senza diritto di voto, e secondo modalità stabilite con regolamento del Consiglio Direttivo, tutti i coordinatori dei Gruppi costituiti nel territorio. Le modalità di elezione e funzionamento dei coordinamenti regionali sono definite dal Regolamento del Consiglio Direttivo.

18.7. Il Segretario, sentito il Consiglio Direttivo, può disporre la sospensione, per non più di sei mesi, degli organi dei coordinamenti locali di cui al paragrafo 18.6, nominando un commissario che ne esercita le funzioni, nei seguenti casi:

a) perdurante impossibilità di funzionamento degli organi; b) gravi irregolarità nelle procedure di iscrizione e/o dei Regolamenti dell’associazione; c) svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali del Movimento. Nei casi più gravi, il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario, può disporre lo scioglimento degli organi dei coordinamenti locali.

18.8. Il Consiglio Direttivo può, nei casi di cui all’articolo 18.7, revocare l’approvazione dei Gruppi Territoriali e Tematici, nel qual caso tali Gruppi perdono il diritto di utilizzare il nome e il simbolo di MET.

18.9. Contro le decisioni del Segretario e del Consiglio Direttivo di cui ai paragrafi 18.6 e 18.7, gli interessati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

Articolo 19 – Collegio dei probiviri – Sanzioni disciplinari

19.1. Il Collegio dei Probiviri:

1) è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea che non rivestono alcuna carica all’interno di MET, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;

2) elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti.

19.2. Il Collegio resta in carica fino al primo Congresso Nazionale successivo alla sua elezione. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; è ammessa la seduta collegiale anche per tele/videoconferenza.

19.3. Il Collegio decide entro centottanta giorni:

1) sulle controversie insorte tra le articolazioni territoriali e tematiche e/o tra una di queste e gli organi di MET, incluse le controversie sui ricorsi di cui al paragrafo 18.9;

2) sulle controversie disciplinari.

19.4. Il Collegio ha inoltre il compito di: vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

19.5. L’azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il Collegio in unico grado, nei confronti di qualsiasi Associato, per iniziativa di uno o più Associati e quando vengono denunciate gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di MET.

19.6. Il Collegio, pervenuto l’atto di deferimento deve, entro 10 (dieci) giorni feriali, trasmetterne copia all’interessato, mediante raccomandata o posta elettronica, assegnando un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il Collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l’audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell’interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.

19.7. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie al Consiglio Direttivo, che, fatta salva l’archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell’inadempienza.

19.8. Fatta salva l’archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:

1) il richiamo scritto;

2) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nell’Associazione; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva;

3) L’esclusione. Contro la decisione dell’esclusione e/o della sospensione è ammesso appello all’Assemblea nazionale, con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica entro 30 (trenta) giorni dalla notifica all’interessato della decisione del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca l’Assemblea senza indugio e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti all’Assemblea si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare documenti e memorie. L’Assemblea può confermare, annullare o modificare la decisione del Consiglio Direttivo.

19.9. Gli associati esclusi per violazione del presente Statuto o per indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio.

Articolo 20 – Collegio dei revisori dei conti – Società di revisione

20.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel Registri dei Revisori Legali, ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione. Se non vi ha provveduto l’Assemblea nazionale, il Collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso e dell’Assemblea.

20.2. La durata in carica del Collegio dei Revisori è stabilita all’atto della nomina. In ogni caso, il mandato non può superare i due anni e scade alla data del successivo Congresso.

20.3. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o da un revisore iscritto nell’apposito albo, ai sensi della normativa vigente. La società di revisione, o il revisore, svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell’Associazione.

Articolo 21 – Forum dei Coordinamenti comunali e intercomunali.

21.1 E’ un organo consultivo, si compone dei referenti dei Coordinamenti comunali e intercomunali, eletti a maggioranza all’interno di ogni coordinamento. Propone progetti, iniziative non vincolanti al Consiglio Direttivo, condivide best practices di azioni politiche sul territorio creando un circolo virtuoso di condivisione di esperienza politica e organizzativa, agevolando la comunicazione interna ed esterna.

21. 2. Elegge a maggioranza assoluta un portavoce che potrà prendere parte (essendone debitamente informato) come auditore e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. La carica ha la durata di un anno e l’incaricato non può essere rieletto nell’arco di un triennio. Il Forum si riunisce almeno una volta all’anno e in tutte le occasioni in cui la maggioranza dei partecipanti lo ritenga opportuno.3. Può essere Convocato dal Consiglio Direttivo, Segreteria, Segretario e Presidente qualora si ritenga opportuno richiedere consultazione di argomenti/proposte/ attività e promozione di attività politiche e comunicazioni sul territorio.

Articolo 22 – Scioglimento e liquidazione

22.1. Lo scioglimento di MET è deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei ¾ dei componenti.

ART. 23 Gratuità delle Cariche

23.1. Tutte le cariche assunte nel Movimento sono gratuite, non possono instaurare alcun rapporto di lavoro, sono ammessi rimborsi di spese sostenute nell’interesse del Movimento, debitamente documentate e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Articolo 24 – Rinvio

24.1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.